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Sistema ECTS. Mobilità e validità PDF E-mail
European Certification. Diplomi e Lauree europee. - Informazioni generali
Sabato 28 Gennaio 2012 06:15

L’ECTS è il sistema di crediti utilizzato nello Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore, che comprende tutti i Paesi impegnati nel processo di Bologna e ne costituisce una delle pietre angolari.

La maggior parte dei Paesi partecipanti al Processo di Bologna ha adottato per legge l’ECTS come sistema nazionale di crediti per l’Istruzione Superiore.

Uno degli obiettivi del Processo di Bologna è, infatti, l’istituzione di un sistema di crediti come strumento utile a promuovere la più ampia e diffusa mobilità studentesca.

Ma l’ECTS contribuisce anche al raggiungimento di altri obiettivi del Processo di Bologna:

  • I crediti ECTS sono un elemento essenziale del Quadro dei Titoli di Bologna, che è compatibile con il Quadro Europeo dei Titoli per l’apprendimento permanente (European Qualifications Framework – EQF). In base al Quadro dei Titoli di Bologna, per il primo e secondo ciclo è stato specificamente previsto il numero minimo e massimo di crediti ottenibili (si veda la Parte 3.3.). Di conseguenza, i crediti ECTS sono utilizzati anche per impostare i quadri nazionali dei titoli dell’Istruzione Superiore, che possono a loro volta contenere delle indicazioni nazionali più dettagliate sui crediti.
  • L’ECTS aiuta gli istituti a raggiungere l’obiettivo dell’Assicurazione della Qualità. In alcuni Paesi, l’ECTS costituisce un requisito per l’accreditamento di corsi e titoli di studio nell’ambito dell’Istruzione Superiore.
  • L’ECTS è adottato in misura crescente da Istituti di Istruzione Superiore che operano in continenti diversi dall’Europa e svolge, quindi, un ruolo nella dimensione sempre più globale del Processo di Bologna.

 

L’ECTS è un sistema per l’accumulazione ed il trasferimento dei crediti incentrato sullo studente e basato sulla trasparenza dei risultati e dei processi di apprendimento.

Il sistema intende facilitare la progettazione, l’erogazione, la valutazione, il riconoscimento dei corsi e dei periodi di studio ed agevolare la mobilità studentesca. L’ECTS è ampiamente usato nell’Istruzione Superiore di tipo formale, ma può essere applicato a qualsiasi attività di apprendimento permanente.

I crediti ECTS

I crediti ECTS si basano sul carico di lavoro richiesto agli studenti per conseguire i risultati di apprendimento attesi. I risultati di apprendimento descrivono quanto gli studenti dovrebbero conoscere, comprendere ed essere in grado di fare dopo aver concluso con successo un determinato processo di apprendimento. Essi fanno riferimento ai descrittori di livello dei Quadri Nazionali ed Europei dei Titoli.

Il carico di lavoro indica il tempo di cui gli studenti hanno generalmente bisogno per svolgere tutte le attività di apprendimento (partecipazione alle lezioni e ai seminari, realizzazione di progetti ed altri lavori, studio individuale ed esami) richieste per il raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi. 60 crediti ECTS corrispondono al carico di lavoro di un anno di studio a tempo pieno in un contesto formale (anno accademico) ed ai relativi risultati di apprendimento. Nella maggior parte dei paesi europei il carico di lavoro annuo è compreso tra 1.500 e 1.800 ore; per cui un credito corrisponde a circa 25 - 30 ore di lavoro.

Uso dei crediti ECTS

I crediti sono attribuiti sia ad interi corsi di studio che alle singole unità formative che li costituiscono (quali, ad esempio, gli insegnamenti, il tirocinio, la preparazione della tesi, le attività di laboratorio). Il numero di crediti attribuito a ciascuna unità riflette il suo peso in termini del carico di lavoro richiesto per il raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi in un contesto formale.

I crediti sono acquisiti dai singoli studenti (a tempo pieno e a tempo parziale) dopo la conclusione delle attività di apprendimento richieste da un corso di studio a carattere formale o da una sua unità formativa e dopo che sia stato accertato l’effettivo raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi. I crediti possono essere accumulati per l’ottenimento di un titolo di studio, secondo le modalità previste dall’istituzione che rilascia tale titolo. Se gli studenti hanno già conseguito determinati risultati di apprendimento in tempi o contesti diversi (formali, non formali o informali), i relativi crediti possono essere acquisiti a seguito dell’accertamento o del riconoscimento di tali risultati.

I crediti acquisiti in un corso di studio possono essere trasferiti ad un altro corso di studio, offerto dallo stesso o da un altro istituto. Tale trasferimento può essere effettuato solo se l’istituto che rilascia il titolo di studio riconosce i crediti ed i relativi risultati di apprendimento. Gli Istituti che hanno stabilito accordi bilaterali dovrebbero garantire il riconoscimento dei periodi di studio all’estero prima della partenza dello studente.

Il trasferimento e l’accumulazione dei crediti sono facilitati dall’uso dei documenti di base dell’ ECTS:

  1. Catalogo dell’offerta formativa
  2. Modulo di candidatura dello studente
  3. Learning Agreement
  4. Transcript of Records
  5. Diploma Supplement.

Il trasferimento dei crediti nell’ECTS

“I crediti acquisiti in un corso di studio possono essere trasferiti ad un altro corso di studio, offerto dallo stesso o da un altro Istituto. Tale trasferimento può essere effettuato solo se l’istituto che rilascia il titolo di studio riconosce i crediti ed i relativi risultati di apprendimento. Gli istituti che hanno stabilito accordi bilaterali dovrebbero garantire il riconoscimento dei periodi di studio all’estero prima della partenza dello studente.”

Per poter trasferire i crediti occorre prima riconoscerli. Il riconoscimento accademico dei crediti è il processo attraverso il quale un istituto certifica che determinati risultati di apprendimento, il cui raggiungimento è stato accertato in un altro istituto, soddisfano determinati requisiti di uno dei corsi di studio facenti parte della sua offerta formativa.

Data la diversità dei corsi di studio e degli Istituti di Istruzione Superiore esistenti, è improbabile che il numero di crediti e i risultati di apprendimento di una singola unità formativa in diversi corsi di studio siano identici. Pertanto, si raccomanda di usare la massima flessibilità nel riconoscimento dei crediti ottenuti in un altro contesto formativo: occorre mirare ad un “equo riconoscimento” piuttosto che ad un’equivalenza perfetta. Tale “equo riconoscimento” dovrebbe fondarsi sui risultati di apprendimento – ovvero su ciò che una persona sa ed è capace di fare – piuttosto che sul percorso formale che ha condotto al completamento di un corso di studio o di una sua unità formativa. Le procedure di riconoscimento dovrebbero essere trasparenti.

La Raccomandazione sui criteri e le procedure per la valutazione dei titoli di studio esteri adottata dal Comitato della Convenzione di Lisbona per il riconoscimento dei titoli di studio stabilisce che:

Il riconoscimento dei titoli di studio esteri dovrebbe essere garantito, a meno che non si possa dimostrare una differenza sostanziale tra il titolo di studio di cui si richiede il riconoscimento e il titolo di studio corrispondente rilasciato dallo Stato nel quale si richiede il riconoscimento.

In applicazione di tale principio, la valutazione dovrebbe cercare di accertare se: le differenze nei risultati di apprendimento tra il titolo di studio estero e il titolo di studio corrispondente rilasciato dallo Stato nel quale si richiede il riconoscimento sono così rilevanti da impedire il riconoscimento del titolo di studio estero nei termini richiesti da chi ne fa domanda.

Il riconoscimento implica che il numero di crediti ottenuti, dopo aver raggiunto risultati di apprendimento adeguati e a livello appropriato in un altro contesto formativo, potrà sostituire il numero di crediti attribuiti a tali risultati di apprendimento in un dato istituto. Ad esempio, una unità formativa di un istituto cui sono stati attribuiti 4 crediti ECTS può sostituire una unità formativa di un altro istituto cui ne sono stati attribuiti 5, se i risultati di apprendimento sono equivalenti. Allo studente verranno quindi riconosciuti 5 crediti ECTS.

Le decisioni circa il riconoscimento e il trasferimento dei crediti vengono prese dall’istituto che rilascia il titolo di studio sulla base di informazioni attendibili circa i risultati di apprendimento raggiunti, oltre che sulle procedure adottate per l’accertamento del profitto e la loro validazione. L’istituto dovrebbe avere politiche di riconoscimento esplicite e facilmente accessibili.

Il riconoscimento dei crediti a fini di accumulazione e trasferimento è facilitato dai documenti di base dell’ECTS, come il Catalogo dell’Offerta Formativa, il Learning Agreement e il Transcript of Records.

L’ECTS e i periodi di studio all’estero

Nel caso di mobilità studentesca basata su accordi bilaterali, le tre parti interessate – l’istituto di appartenenza dello studente, l’istituto ospitante e lo studente stesso – dovrebbero sottoscrivere un Learning Agreement per la mobilità (si veda la parte 6.3.1.) prima che il periodo di mobilità abbia inizio. In tal caso, se le condizioni previste nel Learning Agreement sono state soddisfatte, il riconoscimento dei crediti da parte dell’istituto di appartenenza dello studente avviene automaticamente.

Tutte le unità formative da svolgere all’estero dovrebbero essere elencate nel Learning Agreement. Se uno studente ottiene crediti per unità formative diverse da quelle specificate nel Contratto di studio, l’istituto di appartenenza ha la facoltà di decidere se riconoscerle o meno. Nel caso di variazioni nel programma di studio all’estero concordato con lo studente, il Learning Agreement può essere modificato, ma la versione modificata deve essere nuovamente sottoscritta, entro un termine concordato, dalle stesse tre parti interessate.

Il riconoscimento di crediti nell’ambito di corsi di studio congiunti viene definito dalle regole del singolo corso di studio. In tal caso, il Learning Agreement per la mobilità può essere superfluo, dal momento che i crediti ottenuti presso l’istituto partner vengono riconosciuti automaticamente, se le regole del corso congiunto vengono rispettate e i requisiti soddisfatti.

La Qualità ECTS degli istituti

La responsabilità primaria dell’assicurazione della qualità spetta ad ogni singolo Istituto.

L’assicurazione interna della qualità comprende tutte le procedure attuate dagli Istituti di Istruzione Superiore per garantire che la qualità dei corsi e dei titoli di studio soddisfi i loro requisiti interni e quelli richiesti da altri organismi esterni legittimati in tal senso. Le valutazioni esterne effettuate da agenzie per l’assicurazione della qualità forniscono riscontri agli Istituti, e informazioni alle parti interessate. Considerati insieme, l’assicurazione interna della qualità e la valutazione da parte di agenzie esterne, contribuiscono ad attuare gli Standard e Linee-Guida per l’Assicurazione della Qualità nello Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore.

L’uso dell’ECTS è in linea con gli Standard e Linee-Guida per l’Assicurazione della Qualità nello Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore e in particolare con gli standard 1.2 e 1.7, i quali stabiliscono che: gli Istituti dovrebbero avere meccanismi formali per l’approvazione, il riesame periodico e il monitoraggio dei corsi e dei titoli di studio.

L’assicurazione della qualità dei corsi e dei titoli di studio dovrebbe comprendere: la definizione e la pubblicazione dei risultati di apprendimento chiaramente definiti; grande attenzione alla progettazione dei curricula ed ai contenuti dei corsi; gli istituti dovrebbero pubblicare periodicamente informazioni aggiornate, imparziali e oggettive – sia qualitative che quantitative – in merito ai corsi e ai titoli di studio offerti.

Gli Istituti di Istruzione Superiore dovrebbero assicurare la qualità della loro applicazione dell’ECTS mediante procedure appropriate (ad esempio, la valutazione interna ed esterna e l’analisi delle risposte degli studenti).

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